L'articolo 109, comma 2, del D.L. n. 18/2020 stabilisce che gli enti locali, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza COVID-19. Un periodo introdotto, in sede di conversione, nel medesimo comma prevede poi che l'avanzo potrà essere utilizzato, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'ottanta per cento della quota libera, purchè sia stato approvato, dalla giunta, lo schema del rendiconto di gestione 2019 e sia stato rilasciato sullo stesso il parere dell'organo di revisione.
Il citato comma 2, tuttavia, dispone testualmente che la predetta possibilità è concessa agli enti in deroga alle modalità stabilite dall'articolo 187, comma 2, del Tuel. Tale comma non contiene, invece, alcun richiamo al comma 3-bis del medesimo articolo 187, secondo cui l'avanzo di amministrazione non vincolato, che ricomprende sicuramente la quota libera dell'avanzo, non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del Tuel, cioè in anticipazione di cassa vincolata o di tesoreria, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio disciplinato dall'articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000. Conseguentemente, in base al tenore letterale dell'articolo109, comma 2, del Decreto "Cura Italia", gli enti in anticipazione di cassa vincolata o di tesoreria non potranno utilizzare l'avanzo libero per far fronte alle spese correnti legate all'emergenza in corso se non dichiarando il disequilibrio in base all'articolo 193 del Tuel.
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